Art. 6.
(Cessazione e scioglimento del patto civile).

      1. Il patto civile cessa i suoi effetti per le seguenti cause:

          a) per comune accordo dei contraenti, mediante una dichiarazione consensuale di separazione resa all'ufficiale di stato civile;

 

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          b) per volontà unilaterale, mediante domanda di separazione presentata da uno dei contraenti all'ufficiale di stato civile il quale, nei cinque giorni successivi alla data del deposito, la notifica nel luogo di domicilio o di residenza dell'altro contraente. Nel caso di separazione gli effetti del patto civile sono transitoriamente protratti per un anno dalla data della domanda. La richiesta di separazione, entro il medesimo anno, può essere ritirata e, in tale caso, il patto civile è ricostituito;

          c) per decesso di uno dei contraenti;

          d) per matrimonio di uno o di entrambi i contraenti.

      2. A seguito della cessazione del patto civile uno dei contraenti può fare richiesta al giudice competente per chiedere la determinazione di un assegno di mantenimento quando non ha mezzi adeguati o non è in grado di procurarseli per ragioni obiettive. Il giudice, tenuto conto delle condizioni e del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei contraenti, del reddito di entrambi, delle circostanze e dell'entità del bisogno, può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente a favore dell'altro contraente tale assegno. La sentenza stabilisce altresì un criterio di adeguamento automatico dell'assegno con riferimento agli indicatori di svalutazione monetaria. Su accordo dei contraenti la corresponsione dell'assegno può avvenire in una unica soluzione.
      3. Su istanza di uno dei contraenti, o consensualmente, può essere richiesta, se mutano le condizioni del beneficiario o della parte obbligata, la modifica del provvedimento di cui al comma 2 adottato dal giudice.
      4. Il diritto all'assegno di cui al comma 2 cessa se la parte beneficiaria ripristina il patto civile, ai sensi del comma 1, lettera b), contrae matrimonio o un nuovo patto civile.
      5. In caso di cessazione del patto civile, i contraenti procedono consensualmente alla divisione dei beni di proprietà comune che risultano dal loro patto civile. In mancanza di accordo il giudice determina

 

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le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza, senza pregiudizio del risarcimento del danno eventualmente subìto da uno dei contraenti.